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Chi Siamo Statuto

Statuto - Regolamento AGIVI

Articolo 1
Denominazione, ambito di rappresentanza, sede e categorie di Soci
E' costituita con sede in Milano, con facoltà di istituire sezioni in altre città, l'Associazione Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani (AGIVI).
All’Associazione possono aderire in qualità di Soci Associati persone che abbiano età compresa tra 18 e 40 anni che operano già in aziende produttori ed imbottigliatori di vini presenti sul territorio nazionale italiano o comunque che ricadano nella definizione dell’art. 21 dello Statuto della Confederazione Italiana della Vite e del Vino, come:
  • imprenditore in prima persona;
  • parente diretto di imprenditore, che partecipi in forma diretta o indiretta all’attività dell’impresa;
  • collaboratore con grado di responsabilità nella gestione aziendale, le cui aziende siano associate alla Confederazione Italiana della Vite e del Vino - Unione Italiana Vini.
I candidati, al momento della domanda di associazione, devono presentare preventivo parere favorevole dell’azienda di appartenenza.
Possono aderire all’A.G.I.V.I. in qualità di Soci Affiliati anche persone le cui aziende non sono iscritte all’U.I.V.
I Soci Associati e i Soci Affiliati che hanno superato il 40° anno di età possono fare domanda di adesione in qualità di Soci Sostenitori e, se accettati, rimanere tali fino al compimento del 50° anno di età.
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato, anche se oltre il 40° anno di età.
Il Consiglio può infine nominare annualmente con delibera unanime fino a tre Soci Onorari, scelti tra persone che si siano particolarmente distinte per le loro attività a favore del comparto vitivinicolo.


Articolo 2
Scopi
L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di rappresentare, ampliare e tutelare sul piano nazionale la professionalità dell'imprenditore vinicolo nel quadro della più ampia difesa delle attività del ciclo economico vitivinicolo.
Per tali finalità l'Associazione aderisce alla Confederazione Italiana della Vite e del Vino - Unione Italiana Vini, e ne utilizza le strutture per le sue attività, secondo le modalità concordate in una apposita Convenzione.


Articolo 3
Adesione
Si può entrare a far parte dell'Associazione esclusivamente dietro presentazione di almeno un socio e successiva accettazione da parte del Consiglio.
L’adesione all’Agivi comporta l’obbligo di osservare il presente Regolamento unitamente a tutte le disposizioni e norme che fossero deliberate o concordate dagli organi sociali.


Articolo 4
Contributi e obblighi conseguenti
Ogni socio corrisponderà un contributo associativo annuale nella misura e con le modalità che saranno determinate di anno in anno dal Consiglio entro i limiti fissati dall’Assemblea, eventualmente differenziato tra le varie tipologie di soci. Per i soci, le cui aziende non sono associate alla Confederazione Italiana della Vite e del Vino – UIV, il Consiglio potrà determinare una maggiorazione del contributo associativo.


Articolo 5
Cessazione di appartenenza ad Agivi
I soci cessano di appartenere all'Associazione:
  • per dimissioni;
  • per decadenza, quando siano venute meno le condizioni per la loro ammissione;
  • per espulsione, quando non ottemperino alle norme statutarie e alla disciplina associativa.
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio che deve formalmente accettarle alla prima riunione utile, con effetto immediato.
La cessazione per le cause sopra indicate avente effetto oltre il mese di Febbraio di ogni anno non esime il Socio dall’obbligo di corrispondere la quota associativa per l’anno in corso. Il socio che si ritenga colpito ingiustamente può appellarsi al Collegio dei Probiviri.


Articolo 6
Assemblea Generale
L'Assemblea è costituita esclusivamente da Soci Effettivi, Affiliati e Sostenitori in regola con i contributi sociali. L'Assemblea è convocata ed aperta dal Presidente o da chi ne fa le veci, il quale nominerà il Segretario e, se lo crede necessario, due scrutatori.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, e tutte le volte che il Consiglio lo ritiene necessario o quando la convocazione è richiesta da almeno i tre quinti dei soci o dal Collegio dei Revisori, nella località stabilita dal Consiglio, entro 60 giorni dalla richiesta.
Gli argomenti da porsi all'ordine del giorno sono deliberati dal Consiglio, ma possono anche essere proposti da almeno i tre quinti dei soci con domanda scritta diretta al Presidente almeno 30 giorni prima della convocazione.
La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso fatto pervenire al domicilio dei soci almeno 8 giorni prima della data della riunione oppure a mezzo avviso pubblicato sul periodico dell'Unione Italiana Vini.


Articolo 7
Funzionamento dell’Assemblea Generale
Nelle Assemblee ciascun Socio Effettivo, Affiliato o Sostenitore, presente di persona o per delega, ha diritto ad un voto. Nessuno può avere più di tre deleghe.
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo che un terzo almeno dei presenti chieda l'appello nominale o la votazione segreta.
Le nomine delle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione, si fanno a schede segrete, a maggioranza relativa.
L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, comprese le deleghe, della metà più uno dei soci e, trascorsa almeno un'ora, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.
Per lo scioglimento dell'Associazione e per le modifiche del Regolamento è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti spettanti all'intera Assemblea.


Articolo 8
Compiti dell’Assemblea generale
L'Assemblea:
  • fissa i limiti dei contributi annuali per ciascuna categoria di Soci;
  • elegge il Consiglio determinando anche il numero dei Consiglieri ai sensi dell'art. 9;
  • nomina il Collegio dei Revisori e dei Probiviri e i rispettivi Presidenti;
  • emana le direttive per il conseguimento delle finalità sociali;
  • delibera sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio o dal Collegio dei Revisori.


Articolo 9
Consiglio
II Consiglio è composto da 7 a 13 membri scelti tra i Soci Associati aventi diritto a partecipare alle Assemblee, in numero dispari. Tra i Consiglieri, è inserito d'ufficio il Past-president. Il Consiglio nomina il Presidente da 2 a 4 Vicepresidenti ed eventualmente una Giunta esecutiva. Il Consiglio:
  • è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione;
  • cura il conseguimento dei fini statutari in esecuzione al Regolamento;
  • adempie a tutti gli altri compiti affidatigli dall'Assemblea;
  • predispone la relazione morale e finanziaria annuale;
  • delibera sull'ammissione dei soci o sull'adesione di altri enti;
  • determina l'entità delle quote associative annuali, entro i limiti fissati dall'Assemblea;
  • adotta i provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5;
  • determina il numero dei componenti della Giunta e le competenze ad essa assegnate;
  • nomina la Commissione Elettorale, composta dal Presidente uscente, dal Segretario e da un socio scelto tra i non candidati;
  • nomina tra i suoi membri il Tesoriere a cui delega l’amministrazione dell’Associazione;
  • può delegare, con l'accordo del Presidente, specifici poteri a singoli Consiglieri o ai Vicepresidenti ed eventualmente al Segretario Generale.


Articolo 10
Commissione elettorale
La Commissione Elettorale verifica l'eleggibilità dei candidati, stabilisce le modalità dell'elezione, provvede allo spoglio delle schede e proclama i risultati all'Assemblea. Le candidature devono pervenire per iscritto alla Commissione Elettorale almeno 10 giorni prima delle elezioni.


Articolo 11
Durata delle cariche
Tutte le cariche hanno la durata di tre anni. La carica di Presidente è rinnovabile per un solo mandato.


Articolo 12
Funzionamento del Consiglio
II Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritiene necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. L'assenza, anche giustificata, di un Consigliere da tre riunioni consecutive o dalla metà almeno delle riunioni complessive tenute nel corso di un anno solare, comporta l'immediata decadenza dalla carica a meno che il Consiglio non ne confermi la permanenza con apposita delibera. In caso di vacanza di un posto di Consigliere, il Consiglio potrà cooptare un qualunque Socio Effettivo o Affiliato, in regola con le norme statutarie, con apposita delibera. Nelle riunioni di Consiglio non sono ammesse deleghe.


Articolo 13
Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge ed ai sensi del presente regolamento nei confronti di terzi e dei soci; egli è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ne ha la firma e può inoltre rilasciare mandati continuativi o speciali. Egli attua le deliberazioni degli organi collegiali e si sostituisce ad essi nei casi di urgenza, riferendone alla prima successiva riunione per la convalida del suo operato; compie gli atti relativi alla amministrazione in base alle direttive dell’Assemblea e del Consiglio.
Può nominare il Segretario Generale a cui delega funzioni operative ad esecuzione delle delibere del Consiglio.


Articolo 14
Le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio impegnano il Presidente e i Consiglieri dell'Associazione. Quando un socio, anche non dirigente, in qualunque modo arrechi pregiudizio all'attività o al prestigio dell’Associazione o ai suoi organi dirigenti, oppure danneggi materialmente o moralmente la stessa, il Consiglio può deliberare la sua esclusione ai sensi dell'art. 5.
Nei casi di minore gravità il Consiglio può decidere di:
  • infliggere al socio una pubblica "deplorazione";
  • sospendere il socio da questa sua qualità, con tutte le relative implicazioni, per un tempo determinato.
II socio colpito può ricorrere al Collegio dei Probiviri.


Articolo 15
Collegio dei Revisori
II Collegio dei Revisori si compone di tre membri nominati dall'Assemblea, anche tra non soci, che nomina anche il loro Presidente. I Revisori durano in carica tre anni. Ai Revisori compete la funzione di controllo contabile dell’Associazione e ne riferiscono all’Assemblea. Essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio.


Articolo 16
Collegio dei Probiviri
II Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dall'Assemblea, anche tra i non soci che nomina anche il loro Presidente.
I Probiviri durano in carica tre anni. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di conciliare tutte le controversie che sorgono tra i soci e l'Associazione, relativamente ai rapporti sociali ed alle interpretazioni ed applicazioni del presente Regolamento. II Collegio deciderà con le forme dell'arbitrato irrituale ed è inappellabile.


Articolo 17
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto Confederazione Italiana della Vite e del Vino - Unione Italiana Vini.
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